Menu
Home
Bacheca sociale
Statuto CODE 2019

Statuto dell'associazione culturale e di formazione extra-scolastica "Consorzio Didattico Europeo"

Art. 1 – Denominazione – Sede

È costituita un'associazione culturale e di formazione extra-scolastica denominata: "CONSORZIO DIDATTICO EUROPEO". Pariteticamente potrà essere usata l'abbreviazione "CO.D.E.", con sede legale in Firenze, Viale Europa, 145. Il "CO.D.E." potrà altresì istituire ovunque, uffici, filiali, rappresentanze ed agenzie, in Italia ed all'estero, nelle forme e con le modalità che riterrà più opportune, nei limiti consentiti.

Art. 2 – Scopi – Oggetto sociale

Il "CO.D.E." non ha fini di lucro e persegue scopi culturali mediante lo svolgimento dell'attività di formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo mediante percorsi di studio alternativi alla scuola tradizionale, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.
Il progetto si concretizza attraverso la promozione e la diffusione del proprio metodo didattico denominato "I.P.A D." , acronimo di " Istruzione Programmata a Distanza".
Per le sole imprese associate che hanno aderito al progetto di diffusione del metodo didattico cui sopra, espleta la funzione di Consorzio con attività interna, ai sensi degli artt. 2612-2611 c.c. le coordina nello svolgimento delle proprie attività e le regolamenta, all'uopo è stato istituto il Marchio Collettivo di Qualità "Consorzio Didattico Europeo - CODE Group" con le seguenti finalità (registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico per il settore formazione, educazione e attività culturali n. 0001443990):

  1. Ottenere ed assicurare un elevato livello qualitativo dei servizi offerti;
  2. Istituire un efficace sistema di controllo per i servizi delle imprese aderenti al marchio collettivo;
  3. Portare a conoscenza degli utenti/clienti, attraverso azioni informative e pubblicitarie, i criteri e le caratteristiche concorrenti all'ottenimento dell'elevato livello qualitativo;
  4. Migliorare le condizioni dei servizi offerti.

Il "CO.D.E." si propone di utilizzare le nuove tecnologie di comunicazione, in particolare della rete internet, al fine di ridurre i costi di gestione delle attività delle imprese associate.
Per l'espletamento dei vari progetti hanno prelazione le imprese aderenti al "CO.D.E.", in caso di non disponibilità degli stessi, saranno invece affidati a terzi. Il "CO.D.E." potrà stipulare accordi di collaborazione e compiere tutte le altre attività comunque necessarie per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Il "CO.D.E.":

  1. svolge soltanto le attività suindicate e quelle ad esse direttamente connesse, tali attività sono riservate esclusivamente ai soci;
  2. non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, salvi i casi previsti dalla legge;
  3. impiega gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  4. in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione ad analoga associazione o altre organizzazioni a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalle leggi in materia.

Art. 3 – Durata

La durata del "CO.D.E." è indeterminata.

Art. 4 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito dai contributi degli associati, sia versati all'atto della costituzione che successivamente, da eventuali liberalità, dai beni acquistati con i contributi suddetti, nonché da eventuali avanzi di gestione.
Il "CO.D.E." disporrà di un patrimonio sociale costituito da:

  1. quote di adesione (o affiliazione);
  2. contributi straordinari;
  3. liberalità ed eventuali altri conferimenti;
  4. beni eventualmente acquisiti con il patrimonio sociale.

Gli eventuali utili risultanti dal bilancio verranno reinvestiti in ricerca, sperimentazione, tecnologia, attrezzatura, beni mobili o immobili ed in quelle attività utili alle finalità istituzionali ed al consolidamento del "CO .D .E.".

Art. 5 – Soci

Possono aderire al "CO.D.E." le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione (ovvero: imprese, enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, fondazioni, aziende speciali, cooperative). Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta formale al Presidente. Gli aspiranti soci, dovranno:

  1. inviare una domanda formale indirizzata al Presidente presso la sede legale del "CO.D.E." o consegnata a mano;
  2. accettare integralmente quanto contenuto nello Statuto.

L'ammissione decorre dalla data di delibera.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 6 – Diritti e Obblighi

Tutti i soci hanno diritto a:

  1. partecipare alle assemblee;
  2. votare direttamente o per delega per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
  3. svolgere le attività preventivamente concordate;
  4. recedere dall'appartenenza all'associazione.

Gli Associati, oltre gli obblighi derivanti dal presente atto, si obbligano esplicitamente a rispettare le norme statutarie e regolamentari ed ottemperare alle decisioni degli Organi Direttivi.

Art. 7 – Recesso

L'associato può recedere in qualsiasi momento dal "CO.D.E." previa comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta al Presidente del "CO.D.E.". L'associato che recede perderà ogni diritto acquisito in seno al "CO.D.E." nonché i fondi e/o i singoli contributi versati a qualsiasi titolo per la partecipazione che rimarranno nella disponibilità del "CO.D.E."; In ogni caso, il recesso non ha efficacia se l'associato non ha ottemperato a tutti gli obblighi assunti ed eventualmente ancora da adempiere nei confronti degli altri associati o del "CO.D.E." e, più in generale di terzi con i quali sussistono ancora rapporti contrattuali che lo riguardano.

Art. 8 – Esclusione

Il Presidente potrà escludere l'associato anche per uno solo dei seguenti casi:

  1. per grave inosservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi del "CO.D.E.";
  2. si sia reso insolvente verso il "CO.D.E." e/o verso aziende delegate alle gestioni;
  3. per stato fallimentare;
  4. nell'ipotesi di violazione delle norme riguardanti il regolamento d'uso del Marchio (per le sole persone giuridiche).

Art. 9 – Organi del "CO.D.E."

Le funzioni del "CO.D.E." sono esercitate:

  1. dall'Assemblea dei Soci;
  2. dal Presidente;

Ed inoltre, previo nomina del Presidente, sono esercitate:

  1. dai Vice Presidenti;
  2. dal Direttore Generale;
  3. dal Comitato Tecnico Scientifico e dal suo Direttore;
  4. da qualunque altra carica se ne ravvisi la necessità.

Art. 10 – Assemblee dei Soci

Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie. Esse, quando sono regolarmente costituite, rappresentano la totalità degli associati e le loro deliberazioni, prese in conformità dello statuto, sono obbligatorie per tutti gli associati anche assenti o dissenzienti.

Art. 11 – Convocazione delle Assemblee

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto consuntivo/preventivo annuale e del bilancio e per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario e quando ne sia fatta richiesta con domanda motivata da almeno un terzo dei voti dei soci. La convocazione d eli' assemblea dovrà essere fatta mediante messaggio e-mail, messaggio fax o lettera anche a mano,inviata a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello indicato per l'assemblea e mediante affissione avviso presso la sede sociale. Le assemblee si tengono presso la sede del "CO.D.E." oppure in luogo diverso dalla sede, purché sia indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 12 – Costituzione delle assemblee e validità delle deliberazioni

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci in regola con la quota sociale. è valida in seconda convocazione, da tenersi almeno ad una distanza di ventiquattro ore dalla prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega ad eccezione del presidente che può recepire tutte le deleghe, scritte e controfirmata.
Data la missione e la particolare natura del "CO.D.E." ai singoli associati che non potessero fisicamente partecipare alle Assemblee, sarà consentito di partecipare e votare in tele/video-conferenza.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente viene eletto dall'assemblea generale dei soci e dura in carica cinque anni.
La legale rappresentanza spetta al Presidente, inoltre gli sono demandate le seguenti funzioni:

  1. convocare l'assemblea dei soci e curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
  2. redigere il rendiconto di esercizio, il bilancio e relativi allegati;
  3. stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
  4. deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 2;
  5. conferire procure speciali;
  6. assumere e licenziare il personale del "CO.D.E." fissandone le mansioni e retribuzioni;
  7. deliberare circa la ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
  8. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con l'eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge e di statuto sono riservati all'assemblea;
  9. autorizzare gli accordi, le trattative e le attività necessarie per la realizzazione dello scopo del "CO.D.E.";
  10. ripartire le spese e gli oneri tra 1 partecipanti al "CO.D.E.", stabilire la relativa quota e provvedere alla richiesta di fondi;
  11. redigere i Regolamenti interni del "CO.D.E.";
  12. redigere gli inventari, i rendiconti ed i conti che devono essere sottoposti all'Assemblea dei Soci;
  13. nominare i membri dei comitati che il "CO.D.E." riterrà di istituire;
  14. nominare il Direttore Generale.

Il Presidente potrà conferire qualunque mansione riterrà necessaria per il perseguimento dei fini sociali.

Art.14 – Esercizio sociale e Rendiconto

L'esercizio sociale ha inizio il l o Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
Ogni anno deve essere redatto, a cura del Presidente, un rendiconto economico/finanziario e/o il bilancio.
Tale documento è sottoposto all'approvazione dall'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, a maggioranza dei voti dei presenti.
Dal Rendiconto (e/o bilancio) devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il Rendiconto deve coincidere con l'armo solare.

Art. 15 – Compensi e rimborsi spese

Il Presidente potrà deliberare un compenso e/o un rimborso spese per l'Amministratore Unico, per i Vicepresidenti, per il Direttore Generale, per i componenti del Comitato Tecnico Scientifico e per tutte altre cariche che riterrà necessario nominare.

Art. 16 – Spese di costituzione

Le imposte e le spese per la costituzione del "CO.D.E." e per eventuali modifiche statutarie sono a carico del "CO.D.E.".

Art. 17 – Scioglimento

Il "CO.D.E." si scioglie:

  1. per l'impossibilità del conseguimento dell'oggetto;
  2. per volontà unanime degli associati;
  3. per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, se sussiste una giusta causa.

Art. 18 – Responsabilità del "CO.D.E."

Il "CO.D.E." opera esclusivamente in nome proprio evitando l'insorgere di responsabilità che possano coinvolgere, anche in futuro, i singoli Soci. In particolare nessun impegno e rapporto deriverà ai singoli Soci verso il personale con il quale venga istituito un rapporto di lavoro con il "CO.D.E.", né verso coloro che usufruiranno delle attività espletate dal "CO.D.E." stesso.

Art. 19 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia. Il presente atto è integralmente sottoscritto ed accettato articolo per articolo.
I rapporti con le imprese associate vengono altresì regolamentate dalle norme contenute nel "Regolamento delle attività interne del Consorzio Didattico Europeo".

Regolamento delle attività interne del Consorzio Didattico Europeo

Art. 1 – Operatività e Patrimonio Sociale

Il "CO.D.E." opera con mezzi propri. Appositi contratti tra "CO.D.E." e Soci permettono l'acquisizione di mezzi tecnici, capacita' professionale e quant'altro necessario per l'operatività del "CO.D.E.". Il "CO.D.E." può acquisire capacità operativa anche attraverso contratti con non Soci.
Il Presidente potrà stabilire variazioni del patrimonio sociale nonché modifiche delle quote di partecipazione. Ciascun associato deve contribuire alle spese del "CO.D.E." mediante un contributo di funzionamento, annualmente determinato dal Presidente. Qualora il fondo dovesse risultare insufficiente per la realizzazione degli scopi istituzionali, è competenza del Presidente procedere alla deliberazione di contributi straordinari, determinandone anche il loro ammontare.

Art. 2 – Presidente

L'amministrazione sostanziale e processuale del "CO.D.E." spetta al Presidente che lo rappresenta in tutti gli atti, nonché nei rapporti con Autorità, Enti consorziati e terzi privati. Dura in carica per lo stesso periodo del Consorzio Didattico Europeo. Egli ha la rappresentanza legale del "CO.D.E." di fronte ai terzi e la firma sociale sugli atti che impegnano il Consorzio. è, inoltre, investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del "CO.D.E.".

Art. 3 – Il Direttore Generale

Al Direttore Generale, come braccio esecutivo e rappresentante del Presidente, è attribuito:

  1. di accertare che si operi in conformità degli interessi del "CO.D.E." e delle finalità sociali, sovrintendendo al buon funzionamento ed alle attività del "CO.D.E.";
  2. di adempiere agli incarichi che il Presidente gli conferisce.

Art. 4 - Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero m1rumo di tre membri, scelti dal Presidente anche tra i non soci, ed ha funzioni consultive sulle attività didattiche svolte dal "CO.D.E.". Questo, per facilità di identificazione rispetto alle altre eventuali sedi del "CO.D.E." o di consorziati, assume la denominazione di Centro Didattico Nazionale, e pariteticamente può essere indicato anche con l'acronimo CE.D.I.N.
I membri vengono nominati, tenendo presente le loro capacità professionali e/o tecniche ed alle loro esperienze.
Il Comitato Tecnico Scientifico è retto da un regolamento interno. Al Membro che dovesse rendersi inadempiente al regolamento potrà essere revocata insindacabilmente la nomina.
Il Comitato Tecnico è presieduto dal Presidente che può nominarne un Direttore. In caso di dimissioni di uno o più componenti il Presidente del "CO.D.E." può provvedere alla relativa sostituzione.
Il Presidente potrà deliberare un compenso e/o un rimborso spese per i componenti il Comitato tecnico Scientifico del "CO.D.E.".

Art. 5 – Esercizio sociale, Rendiconto e Bilancio

L'esercizio sociale, il rendiconto economico ed il bilancio coincidono con quelli dell'associazione.

Art. 6 – Sanzioni

In caso di inadempimento degli associati agli obblighi derivanti dallo statuto, gli stessi saranno tenuti al pagamento di una somma pari ad Euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione, salvo una diversa disposizione prevista nel Regolamento interno. La sanzione dovrà essere irrogata dall'Amministratore Unico previa audizione dell'associato inadempiente.

Art. 7 – Disposizioni Finali

Il presente regolamento forma parte integrante e sostanziale a quanto previsto nel regolamento registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico come "Marchio collettivo di qualità" per il settore formazione, educazione e attività culturali (reg. n. 0001443990) presentato in data 10/01/2011. J1 presente atto è integralmente sottoscritto ed accettato articolo per articolo dai Legali Rappresentanti degli enti Associati.